Il segreto d’ufficio e la riservatezza.

A cura di Gianni Ascione, Dottore in Giurisprudenza – Azienda Ospedale di Perugia

Il segreto d’ufficio è un dovere particolarmente delicato ed importante anche perché esso, nel nostro caso di lavoratori che operano in un ambito delicato coma la Sanità, si collega fortemente al dovere di tutelare la riservatezza (privacy) della persona ricoverata, ai sensi della nota e così detta "legge sulla privacy", n. 675 del 1996.

Il dovere del segreto è previsto dal contratto collettivo e da una specifica norma di legge, l’articolo 28 della legge n. 241 del 1990, che ha sostituito l’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 3 del 1957: "L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o in conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.".

Come si può constatare, si tratta di una norma che ha prevalentemente di vista le attività burocratiche ma che si riferisce sostanzialmente anche ai dipendenti che svolgono attività materiali, non burocratiche (che il linguaggio del diritto amministrativo chiama "operazioni amministrative").

Abbiamo detto che il dovere del segreto si connette al dovere di tutelare la riservatezza (privacy) della persona ricoverata, ai sensi della legge sulla privacy. E peraltro tanto la violazione del segreto d’ufficio che quella della riservatezza possono comportare anche sanzioni penali. È quindi opportuno parlare anche della legge sulla privacy. Essa attua una direttiva europea, volta a garantire che la raccolta, la registrazione, l’elaborazione, la comunicazione e la diffusione dei dati delle persone (definiti dalla legge con l’unico termine di "trattamenti dei dati") da parte di enti pubblici e soggetti privati, avvenga nel rispetto della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.

La stessa legge individua poi alcune categorie di dati meritevoli di una speciale attenzione e tutela, che chiama "dati sensibili"; e, tra questi, include i "dati idonei a rivelare lo stato di salute".

Può essere utile, ai nostri fini, provare a fare uno schema nel quale indichiamo alcuni casi - tipo ed i relativi comportamenti che l’operatore sanitario dovrebbe tenere.

L’infermiere, a causa delle proprie funzioni, viene a conoscenza di:

COME DEVE COMPORTARSI

Informazioni o notizie generali (tipo le generalità , il domicilio, ecc.) sulla persona ricoverata

L’infermiere può riferirle solo ai dipendenti dell’Azienda che, per dovere istituzionale, devono trattare i dati riferiti

Informazioni o notizie sullo stato di salute della persona ricoverata

L’infermiere può riferirle ai dipendenti dell’Unità di ricovero, quando siano collegate e necessarie ai successivi trattamenti sanitari che i dipendenti alle quali vengono riferite, devono praticare

Informazioni o notizie sullo stato di salute, alla stessa persona ricoverata

Possono essere date solo dal medico designato dalla stessa persona ricoverata o dall’azienda (titolare del trattamento)

Informazioni sulla presenza di persone in stato di ricovero presso l’ospedale e sul reparto di ricovero, ai familiari e/o ai conoscenti

L’infermiere può riferirle, purché la persona ricoverata non abbia chiesto di non rendere espressamente nota la sua presenza in ospedale